Accertamenti, definizione agevolata entro il 23 novembre

25.10.2018 10:02
Potranno aderire alla definizione agevolata solo quelli notificati entro il 24.10.2018
Il decreto fiscale prevede la possibilità di definire una serie di atti impositivi, non ancora impugnati, pagando le sole imposte dovute, senza sanzioni o interessi.
Si tratta  degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale), non impugnati e ancora impugnabili entro la stessa data.
Il versamento dovrà avvenire entro il 23.11.2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto fiscale), oppure se più ampio entro il termine di proposizione del ricorso, in un’unica soluzione o come prima rata, senza possibilità di compensazione. 
Sarà possibile rateizzare l’importo dovuto in  20 rate trimestrali di pari importo. 
Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Entro 10 giorni dal versamento dell’importo dovuto, come unica o prima rata, il contribuente deve far pervenire all’Ufficio la quietanza di pagamento. 
 
La definizione agevolata si applica anche:
agli inviti a comparire
agli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 e non ancora perfezionati. In questo caso i contribuenti potranno  versare entro il 13.11.2018 (entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale) le maggiori imposte definite negli accertamenti con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, e delle imposte indirette.
 

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